Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 157 CC: Un'istanza di cambiamento del regolamento dei diritti e doveri dei genitori, stabilito in una sentenza di divorzio, può essere accolta solo se le circostanze sono cosi radicalmente mutate da esigerlo. Questa condizione può essere realizzata quando i rapporti che furono determinanti per l'anzidetto regolamento si sono poi sviluppati in modo essenzialmente diverso da quanto previsto dal giudice del divorzio (consid. 1-3).
Art. 156 CC: La disposizione che conferisce ai figli, a decorrere dal quattordicesimo anno di età, la facoltà di decidere se vogliono fare visita al genitore privato della patria potestà con la sentenza di divorzio, non è compatibile con l'art. 156 CC (consid. 4b).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 156 CC, Art. 157 CC