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Regesto

Art. 4 Cost.; pubblicità del dibattimento nella procedura penale.
Ove s'imponga per garantire la protezione di segreti d'affari, l'esclusione della pubblicità del dibattimento non viola l'art. 4 Cost., e ciò neppure se essa non sia prevista dal diritto cantonale di procedura. Lo svolgimento pubblico di una procedura penale in cui l'imputato sia accusato d'aver rivelato segreti d'affari può essere ritenuto con serie ragioni contraddittorio ed incompatibile con il diritto federale.

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Articolo: Art. 4 Cost.