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Regesto

1. Art. 305 CP.
Chi sottrae una persona ad un procedimento penale non è punibile se intende contemporaneamente favoreggiare anche se stesso (consid. 1).
2. Art. 251 n. 1, 110 n. 5 CP.
La falsità in documenti può consistere anche nella constatazione di fatti non veri aventi portata giuridica ai fini dell'apprezzamento del valore probatorio di un mezzo di prova (consid. 2a). Valore probatorio per il diritto processuale cantonale di dichiarazioni scritte da privati (consid. 2b).

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referenza

Articolo: Art. 305 CP, Art. 251 n. 1, 110 n. 5 CP