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Regesto

Art. 251 CP.
La contabilità obbligatoria ai sensi dell'art. 957 CO è destinata per legge a provare rapporti di diritto civile, prescindendo dai fini particolari che ad essa possa attribuire colui che la tiene. L'art. 251 CP è quindi applicabile in caso di falsificazione anche laddove questa abbia luogo esclusivamente per frodare il fisco.

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Articolo: Art. 251 CP, art. 957 CO