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Regesto

Pianificazione del territorio; art. 22ter Cost., autonomia comunale.
1. Possibilità di ricorrere contro un piano comunale delle zone secondo la procedura grigionese; rimedi giuridici paralleli; esame della legittimità e della costituzionalità della ripartizione delle zone impugnata, effettuato da due autorità cantonali di ricorso dello stesso livello gerarchico (Consiglio di Stato, Tribunale amministrativo); inconvenienti di tale procedura (consid. 1).
2. Ove un'autorità cantonale di ricorso modifichi un piano comunale delle zone perché ravvisa nel modo di procedere del comune una lesione della garanzia della proprietà, il comune può far valere con ricorso di diritto pubblico per violazione dell'autonomia comunale che l'autorità cantonale ha misconosciuto la portata della garanzia della proprietà e che l'ha a torto considerata violata. Il Tribunale federale esamina liberamente se, nell'intervenire nell'ambito dell'autonomia comunale, l'autorità cantonale si sia fondata su di un'interpretazione corretta di questo diritto costituzionale individuale (consid. 2b).
3. Riduzione della zona edificabile; esclusione da tale zona di un fondo; ponderazione degli opposti interessi (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 22ter Cost.