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Regesto

Autonomia comunale (Argovia); azzonamento che prevede l'edificabilità delle zone in tappe successive; mancata approvazione di una norma edilizia comunale; procedura.
1. Procedura:
a) La procedura di controllo astratto delle norme prevista dagli art. 68 e segg. della legge argoviese sulla giurisdizione amministrativa costituisce un rimedio giuridico che dev'esser utilizzato affinché sia rispettata l'esigenza del previo esaurimento delle istanze cantonali disposta dall'art. 86 cpv. 2 OG; conferma della giurisprudenza (consid. 1).
b) Quando trattasi d'impugnare decreti d'obbligatorietà generale, il ricorrente può chiedere, con il ricorso di diritto pubblico diretto contro la decisione dell'autorità cantonale di ricorso, anche l'annullamento della norma impugnata, qualunque sia il potere d'esame dell'istanza cantonale (consid. 2a).
c) Se l'autorità cantonale di ricorso non riconosce a torto l'allegata violazione di un diritto costituzionale, la sua pronunzia lede a sua volta il diritto costituzionale invocato (consid. 2b).
2. Autonomia dei comuni argoviesi in materia edilizia e di piani regolatori. Senso e portata del controllo dell'opportunità attribuito al Gran Consiglio dall'art. 147 della legge edilizia cantonale. Cognizione del Tribunale federale per quanto attiene all'esercizio di codesto controllo (consid. 3).
3. Distinzione fra l'urbanizzazione per settori della zona edificabile e l'apertura della stessa all'edificazione per settori, in tappe successive. Esame di un decreto del Gran Consiglio che modifica il regolamento edilizio del Comune di Tägerig, introducendo, in vece della prevista urbanizzazione per settori decisa dai cittadini del Comune, l'apertura di zone, edificabili per settori e in tappe successive. Violazione dell'autonomia comunale negata nel caso concreto (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 86 cpv. 2 OG