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Regesto

Conseguenze accessorie del divorzio. Diritto di abitazione. Riducibilità di prestazioni oggetto di una convenzione. Indennità. Art. 153, art. 776 segg. e art. 151 CC.
1. Un diritto di abitazione con effetti reali non può costituire l'oggetto di un'azione fondata sull'art. 153 CC (consid. 3).
2. Le parti possono, in linea di principio, convenire un'indennità ai sensi dell'art. 151 CC indipendentemente dall'esistenza di una colpa (consid. 5).
3. Non soggiace a riduzione ai sensi dell'art. 153 cpv. 2 CC un'indennità accordata a titolo di compensazione di aspettative perdute per il fatto del divorzio. Ove la natura di un'indennità non sia stata a suo tempo specificata, incombe al giudice adito per la riduzione di determinarla pregiudizialmente, in base alle circostanze risultanti al momento del divorzio (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 151 CC, art. 153 CC, art. 153 cpv. 2 CC