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Regesto

Strade nazionali. Rilottizzazione, espropriazione; termine per far valere pretese che non possono essere soddisfatte nella procedura di rilottizzazione. Art. 41 cpv. 2 LEspr, 31, 33 segg. LSN, 23 Ordinanza sulle strade nazionali.
1. La perenzione di cui all'art. 41 cpv. 2 LEspr può essere eccepita dall'espropriante soltanto laddove i proprietari siano stati informati mediante pubblico deposito dei piani presso il comune o mediante avviso personale (conferma della giurisprudenza) (consid. 2).
Caso in cui per l'acquisto dei terreni necessari per la costruzione di una strada nazionale sono aperte parallelamente una procedura di espropriazione concernente un numero limitato di particelle (nella fattispecie: edificate) ed una procedura di rilottizzazione (consid. 2b).
2. Obbligo dello Stato d'indennizzare i proprietari fondiari partecipanti ad una procedura di rilottizzazione per gli inconvenienti esistenti malgrado il nuovo riparto (consid. 3b).
3. Prescrizione delle pretese di diritto pubblico.
Ricapitolazione dei principi (consid. 3a).
Pretese risarcitorie per i pregiudizi che la procedura di rilottizzazione non consente di eliminare (art. 23 dell'ordinanza sulle strade nazionali): il termine per farle valere è di cinque anni dalla nascita di tali pretese (consid. 3c et d).

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referenza

Articolo: Art. 41 cpv. 2 LEspr