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Regesto

Destinazione di un fondo ad una zona diversa; procedura ricorsuale.
L'art. 4 Cost. non impone l'obbligo d'informare personalmente i proprietari fondiari in caso di revisione totale della legge edilizia e del piano delle zone (consid. 1a).
Il Tribunale federale può sostituire i motivi della decisione impugnata sia quando giudichi con potere d'esame limitato all'arbitrio, sia quando giudichi con libero potere d'esame (consid. 1b).
L'attribuzione di un singolo fondo ad una zona diversa, effettuata nel quadro di una revisione totale di un piano delle zone, va considerata, ai fini ricorsuali, quale decreto o quale decisione? Questione lasciata aperta (consid. 3).
Una disposizione legale, esaminata nel quadro di una procedura cantonale di controllo astratto delle norme, può essere oggetto di tale controllo da parte del Tribunale federale soltanto se la procedura cantonale in questione sia stata esperita entro il termine all'uopo previsto dalla legislazione cantonale o, in assenza di un termine da questa fissato, entro il termine normale di ricorso (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost.