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Regesto

Art. 22ter e 4 Cost. (imposizione confiscatoria).
1. Valutazione di azioni secondo il loro valore di quotazione o secondo il loro valore intrinseco; interpretazione del diritto cantonale determinante considerata non arbitraria (consid. 3, 4).
2. La garanzia della proprietà vieta all'ente pubblico di svuotare, mediante un'imposizione esorbitante, la sostanza del suo contenuto o d'impedirne la ricostituzione (consid. 6a).
3. L'imposizione nel cantone di Argovia delle grandi sostanze non viola nella fattispecie concreta la garanzia della proprietà (consid. 6b e c).

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Articolo: Art. 22ter e 4 Cost.