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Regesto

Effetto sospensivo in materia di ricorso amministrativo (art. 55 PA) e di ricorso in materia di revoca della licenza di condurre (art. 30 OAC).
1. Condizioni a cui è subordinato il conferimento o il diniego dell'effetto sospensivo nella procedura amministrativa federale di ricorso; applicazione di tali principi alla procedura amministrativa cantonale di ricorso (consid. 2a).
2. In materia di revoca a scopo di ammonimento, il conferimento dell'effetto sospensivo costituisce la regola; in caso di revoca a scopo di sicurezza, si giustifica, in linea di principio, di rifiutare tale effetto (consid. 2b).

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referenza

Articolo: art. 55 PA, art. 30 OAC