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Regesto

Nozione di bosco; art. 1 OVPF.
Rilevanza di un'estensione minima di una superficie boscata allo scopo d'accertarne la natura boschiva (consid. 3c, 4). L'applicazione di una disposizione di diritto cantonale che stabilisce un'estensione minima è troppo schematica e viola il diritto federale laddove abbia come conseguenza di far negare la natura boschiva ad un'estesa riva boscata di un corso d'acqua soltanto perché la sua larghezza è di poco inferiore alla larghezza minima richiesta dal diritto cantonale ma non prescritta dal diritto federale (consid. 4b). L'applicazione della disposizione cantonale relativa alle dimensioni minime è contraria al diritto federale anche se si prescinde dal considerare che gli alberi in questione sono attigui ad un bosco (consid. 4a). L'autorità che applica l'art. 1 OVPF deve procedere ad una valutazione complessiva, nella quale vanno considerate pure le esigenze della protezione del paesaggio (consid. 5).

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Articolo: art. 1 OVPF