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Regesto

Art. 123 n. 1 cpv. 1 e art. 126 CP: lesioni personali semplici di esigua gravità, vie di fatto.
La delimitazione tra questi due reati dipende, laddove la lesione dell'integrità fisica si manifesti soltanto con contusioni, lividi od escoriazioni, dal dolore provocato. Tale criterio comporta un considerevole potere d'apprezzamento; solo il suo abuso può dar luogo all'intervento dell'autorità competente a controllare l'applicazione del diritto.

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referenza

Articolo: Art. 123 n. 1 cpv. 1 e art. 126 CP