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Regesto

Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 49 LAI e art. 85 cpv. 2 OAI.
Per stabilire se l'errore invocato ai fini del riesame riguarda un tema analogo a quelli posti dal diritto sull'AVS oppure al contrario un tema specifico al diritto sull'assicurazione per l'invalidità e, di conseguenza, se la prestazione indebitamente riscossa debba essere restituita ex tunc oppure ex nunc, decisivo è l'aspetto materiale della colpa e non l'autorità amministrativa (cassa di compensazione o commissione dell'assicurazione sull'invalidità) che l'ha commessa.

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Articolo: Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 cpv. 2 OAI

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