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Regesto

Art. 30 cpv. 1, 267 cpv. 1 CC. Cambiamento di cognome di un adottato maggiorenne.
1. L'adottato può riprendere il proprio cognome anteriore alle condizioni ordinarie previste per il cambiamento del nome dall'art. 30 cpv. 1 CC (consid. 3).
2. L'autorizzazione di cambiare il cognome può essere giustificata da interessi di carattere morale, spirituale od affettivo (conferma della giurisprudenza) (consid. 5a).
3. Applicazione di tali principi al caso di un adottato israelita il cui cognome precedente era Lévy. Autorizzazione a riprendere tale cognome (consid. 5b).

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referenza

Articolo: art. 30 cpv. 1 CC