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Regesto

Diritto delle associazioni; distinzione fra regole di gioco e doveri di socio.
1. Le controversie sulla validità delle risoluzioni di un'associazione non sono di carattere pecuniario e, di conseguenza, possono sempre formare oggetto di un ricorso per riforma (consid. 1a).
2. Le risoluzioni della direzione possono essere contestate in giudizio solo qualora interferiscano nei diritti dei soci inerenti alla loro qualità di membri (consid. 2).
3. È sottratta alla cognizione del giudice, anche sotto il profilo del principio della parità di trattamento dei soci, la verifica di una corretta applicazione delle regole di gioco da parte di un organo dell'associazione (consid. 3).
4. L'obbligo delle associazioni calcistiche affiliate alla Lega nazionale di vegliare al mantenimento dell'ordine in campo riguardo agli spettatori non costituisce soltanto una regola di gioco, ma anche un dovere inerente alla qualità di membro che attiene alle associazioni calcistiche indipendentemente dallo sviluppo delle varie partite. In questa misura la questione di sapere se tale obbligo sia stato trasgredito e se debba pertanto essere pronunciata una sanzione nei confronti dell'associazione responsabile non è sottratta alla cognizione del giudice. Nel caso concreto la rinuncia a una sanzione non ha violato il principio della parità di trattamento dei soci (consid. 4).