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Regesto

Divorzio, rendita destinata al mantenimento (art. 151/152 CC).
Attribuzione di una rendita fondata sull'art. 151 cpv. 1 CC per compensare la perdita delle prestazioni di mantenimento dovute dal marito nei confronti della moglie. Relazione con la pensione alimentare fondata sull'art. 152 CC. Ove lo stato di grave ristrettezza di uno dei coniugi venga meno mediante l'attribuzione di un'equa indennità ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC, non può essere accordata una pensione alimentare fondata sull'art. 152 CC.

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referenza

Articolo: art. 151 cpv. 1 CC, art. 152 CC