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Regesto

Art. 1 cpv. 2 frase 2, art. 3 cpv. 5 LAMI.
Non viola il diritto federale la disposizione statutaria di una cassa-malati la quale, a titolo di assicurazione complementare di ospedalizzazione stipulata con l'assicurazione base, prevede, in caso di degenza in una clinica psichiatrica, il versamento di solo la metà dell'indennità ospedaliera assicurata.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 3 cpv. 5 LAMI