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Regesto

Art. 4 Cost, art. 6, 8 CEDU. Condizioni alle quali un mezzo di prova conseguito illecitamente dev'essere tolto dall'incarto penale.
Sarebbe eccessivo vietare la produzione come mezzo di prova di qualsiasi indizio fondato su di un'intercettazione telefonica non autorizzata. Per decidere al riguardo, il giudice deve effettuare una ponderazione tra l'interesse dello Stato a veder confermato o smentito un sospetto e la salvaguardia dei diritti personali dell'imputato.
Ove si tratti di un reato gravissimo, l'interesse pubblico alla verità prevale sull'interesse dell'imputato a che sia mantenuta segreta una conversazione telefonica priva di contenuto intimo.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 Cost, art. 6, 8 CEDU

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