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Regesto

Limitazione nel tempo di una rendita ai sensi dell'art. 151 CC.
Una rendita accordata in virtù dell'art. 151 CC pu ò essere limitata nel tempo anche laddove dal matrimonio siano nati dei figli e le condizioni d'esistenza della donna divorziata si siano percio durevolmente modificate. Perché tale limitazione sia consentita occorre tuttavia che la donna divorziata sia in grado di crearsi sul piano economico una situazione stabile che non sia per lei più sfavorevole di quella in cui si sarebbe trovata se non si fosse sposata. Quando sia adempiuta questa condizione, non si giustifica di accordare una rendita permanente (cambiamento della giurisprudenza).

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Articolo: art. 151 CC