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Regesto

Art. 151 cpv. 1 CC; durata della rendita.
Una rendita ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC può essere limitata nel tempo anche quando dal matrimonio siano nati dei figli e ciò abbia dato luogo ad un cambiamento durevole delle condizioni di vita della moglie divorziata. La rendita deve tuttavia essere garantita almeno fintantoché i figli attribuiti alla madre necessitino di un'assistenza e di un'educazione intense (ossia, normalmente, fino a che il minore dei figli abbia compiuto 16 anni), come pure per la durata presumibile del reinserimento professionale della moglie divorziata.
È contraria al diritto federale la prassi secondo cui la durata della rendita accordata ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC va, di regola, limitata alla metà della durata del matrimonio.

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Articolo: Art. 151 cpv. 1 CC