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Regesto

Art. 151 cpv. 1 CC; limitazione nel tempo di una rendita.
1. Presupposti di tale limitazione (consid. 3).
2. Il giudice del divorzio può ordinare che la durata della limitazione decorra dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, e non soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è accordata la rendita (consid. 4).

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Articolo: Art. 151 cpv. 1 CC