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Regesto

1. Imposta preventiva, prestazione valutabile in denaro (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, art. 20 cpv. 1 OIP).
Un trasferimento di utili da una filiale svizzera alla società all'estero che domina la società madre non può essere considerato in diritto svizzero (secondo il quale ogni società di un gruppo è un ente giuridico autonomo) come un'uscita che permetta di rettificare successivamente in modo artificioso il conto perdite e profitti. Esso costituisce pertanto una prestazione valutabile in denaro, soggetta all'imposta preventiva (consid. 3).
2. Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, art. VI cpv. 2.
Applicabilità dell'aliquota ridotta del 5% prevista dall'art. VI cpv. 2 della Convenzione: accezione ampia della nozione di dividendo, che comprende anche le "prestazioni valutabili in denaro" (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, art. 20 cpv. 1 OIP