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Regesto

Art. 44 segg. e art. 60 cpv. 1 lett. a e c'OG.
Il ricorso per riforma è inammissibile laddove l'autorità cantonale giudichi a torto una causa di diritto pubblico in base al diritto civile federale (nella fattispecie, in base alla legge sui cartelli).
Non è consentito di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.