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Regesto

Qualificazione del contratto concluso tra il dentista e il suo paziente.
Tale contratto è un mandato ove il dentista incaricato di un trattamento debba procedere con propria iniziativa e sotto la propria responsabilità agli accertamenti, diagnosi, scelta dei momenti e modi d'intervento, nonché agli atti di esecuzione che consentono di realizzare il fine perseguito. L'allestimento di eventuali opere necessarie al trattamento diviene allora parte integrante del mandato e soggiace, in particolare, all'obbligo di fedele e diligente esecuzione stabilito dall'art. 398 cpv. 2 CO (consid. 1).
Violazione di tale obbligo ammessa nella fattispecie, in cui essa giustifica il diniego di qualsiasi indennità al dentista (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 398 cpv. 2 CO