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Regesto

Art. 46 LCA e 131 CO: prescrizione di rendite assicurative.
Le singole rendite che derivano da un contratto di assicurazione per incapacità di guadagno si prescrivono in due anni dall'evento dannoso; il diritto di percepire le rendite come tale si prescrive invece nel termine ordinario di dieci anni (art. 127 CO).

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referenza

Articolo: Art. 46 LCA, art. 127 CO