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Regesto

Art. 12bis LAMI: Indennità giornaliera durante la riformazione professionale disposta dall'assicurazione per l'invalidità.
- Nozione di incapacità di lavoro nell'assicurazione sociale contro le malattie (consid. 1). Il grado dell'incapacità di lavoro durante il periodo di riformazione professionale disposta dall'assicurazione per l'invalidità è da stabilire in funzione dell'impedimento nell'esercizio della precedente professione (consid. 2c).
- Obbligo di ridurre il danno con cambiamento di professione nell'ambito dell'assicurazione per l'indennità giornaliera di malattia (consid. 2a). Il diritto a riformazione professionale tramite l'assicurazione per l'invalidità non esclude un contemporaneo diritto all'indennità giornaliera di malattia verso una cassa-malati; se il diritto a riformazione professionale contrasta con l'obbligo di ridurre il danno, prioritaria è la pretesa all'integrazione (consid. 2c). Quando l'assicurato ritarda l'inizio o l'esecuzione della riformazione professionale, la cassa-malati non deve versare indennità giornaliere di malattia per la durata del relativo periodo d'incapacità di lavoro (consid. 3b).
- L'interruzione della pretesa a indennità giornaliere di malattia per soggiorno all'estero non deve condurre a un inizio prematuro del periodo di computo e di indennizzo giusta l'art. 12bis cpv. 3 LAMI né altrimenti a un maggior onere della cassa-malati (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 12bis LAMI, art. 12bis cpv. 3 LAMI