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Regesto

Art. 38, 66 cpv. 1 OG.
L'autorità cantonale la cui decisione sia stata annullata su ricorso di diritto pubblico deve attenersi ai motivi della sentenza del Tribunale federale (art. 38 OG, applicazione analogica dell'art. 66 cpv. 1 OG). Essa non può fondare la sua nuova decisione su motivi espressamente o implicitamente disattesi dal Tribunale federale, ma può fondarla su di un motivo supplementare non invocato nella sua decisione precedente e sul quale il Tribunale federale non si è pronunciato (consid. 3c, bb).
L'autorità cantonale che modifica la propria attitudine nel corso del processo viola il principio della buona fede? Ciò non è il caso nella fattispecie (consid. 3c, cc).

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Articolo: Art. 38, 66 cpv. 1 OG, art. 66 cpv. 1 OG