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Regesto

Garanzia della proprietà, art. 6 n. 1 CEDU; diritto di adire un giudice, apertura della procedura d'espropriazione.
In virtù della garanzia della proprietà e dell'art. 6 n. 1 CEDU, dev'essere data la possibilità di adire un giudice, e pertanto, in caso di espropriazione, la Commissione federale di stima, a chi pretende d'essere leso nei suoi diritti di vicino da immissioni eccessive risultanti da un'opera pubblica e di poter quindi esigere un'indennità per espropriazione (consid. 3a-c). Eccezioni (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 6 n. 1 CEDU