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Regesto

Art. 25 cpv. 1 e 3 LAMI: Competenza del tribunale arbitrale.
- Il tribunale arbitrale è solo materialmente competente per statuire sui rapporti giuridici (tra la cassa e gli assicurati da una parte e i medici, il personale curante o gli stabilimenti di cura dall'altra menzionati all'art. 25 cpv. 1 LAMI) che risultano o che sono stabiliti in virtù della LAMI.
- In casu il tribunale arbitrale non è competente per giudicare una controversia, relativa agli onorari dovuti per una cura ospedaliera in reparto semi-privato, che oppone un medico a un assicurato.

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referenza

Articolo: Art. 25 cpv. 1 e 3 LAMI, art. 25 cpv. 1 LAMI