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Regesto

Art. 104, 105, 132 OG: Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni nella procedura di ricorso concernente da un lato la restituzione di prestazioni assicurative, dall'altro il condono dell'obbligo di restituire (consid. 1b).
Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 76 e 78 OAVS, art. 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI: Restituzione di una rendita d'invalidità indebitamente riscossa.
- L'obbligo di annunciare l'assunzione di un lavoro da parte di un assicurato tutelato spetta tanto al tutore quanto al pupillo (consid. 2a).
- Il tutore non è tenuto a restituzione (consid. 2b).
- Quando si tratti di violazione dell'obbligo di informare il comportamento del tutore può essere opposto all'assicurato (consid. 3b).
Art. 47 cpv. 1 LAVS: Condono dell'obbligo di restituzione.
- La buona fede non è esclusa nel caso di lieve violazione dell'obbligo di informare (consid. 2c).
- La buona o mala fede del tutore è opponibile all'assicurato di cui di contro si apprezza l'onere troppo grave in funzione della persona e delle condizioni (consid. 3c).

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referenza

Articolo: Art. 47 cpv. 1 LAVS, Art. 104, 105, 132 OG, art. 76 e 78 OAVS, art. 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI