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Regesto

Art. 4 Cost., § 95 del codice di procedura civile del cantone di Turgovia (CPC/TG). Ripartizione delle spese in caso di cumulo soggettivo di azioni.
Arbitrio nell'interpretazione e nell'applicazione di disposizioni legali (consid. 2b).
Se l'attore, senza esservi tenuto, conviene in giudizio più di una persona per la stessa pretesa, tali azioni restano indipendenti; ognuna di esse dev'essere oggetto di una decisione indipendente circa le spese (consid. 2c). Sono concepibili eccezioni a questo principio nel caso in cui un obbligo più esteso di sopportare le spese risulti dal diritto sostanziale (consid. 2e).
Il § 95 CPC/TG si fonda anch'esso su tale concezione della ripartizione delle spese. È quindi arbitrario introdurre, facendo capo a un diritto di regresso, un obbligo generale di sopportare le spese a carico del litisconsorte soccombente, a favore di quello vittorioso (consid. 2d).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., § 95 del, § 95 CPC