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Regesto

Autorizzazione di dissodare per la costruzione di un'installazione di pompaggio di acque sotterranee in un bosco ubicato in un'area iscritta nell'IFP e costituito di vegetazione ripuale ai sensi dell'art. 21 LPN; ponderazione degli interessi secondo l'art. 26 OVPF.
Nell'esame di una domanda di dissodamento devono essere considerati in particolare anche le opere progettate e i loro effetti sotto il profilo della protezione della natura e del paesaggio (art. 26 cpv. 4 OVPF).
Ponderazione, in particolare, tra l'interesse a poter rivitalizzare (mediante sommersione) la superficie di cui trattasi, compresa nell'IFP, e l'interesse ad assicurare un sufficiente approvvigionamento idrico a una regione importante come è quella di Berna.
Rinvio della causa al DFI perché accordi l'autorizzazione di dissodare, con riserva di condizioni ed oneri tendenti a garantire che la superficie iscritta nell'IFP subisca, nel suo insieme, tuttalpiù pregiudizi minimi, come pure con riserva del permesso in materia di protezione della natura previsto dall'art. 22 LPN.

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 21 LPN, art. 26 OVPF, art. 26 cpv. 4 OVPF, art. 22 LPN

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