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Regesto

Art. 110 n. 5, art. 317 CP.
Le formule usate dal notaio per attestare una circostanza o per autenticare un atto sono destinate e atte a provare i fatti che esse menzionano e che concernono l'elaborazione del rogito. Tali fatti hanno portata giuridica, anche se il diritto cantonale non li considera essenziali per la validità del rogito e anche se la forma dell'atto pubblico non è richiesta per il negozio giuridico di cui trattasi. Il notaio che, in un atto pubblico, certifica, contrariamente al vero, che le parti hanno sottoscritto insieme e davanti a lui, adempie le condizioni obiettive della falsità ai sensi dell'art. 317 CP (consid. 3, 5a).
Condizioni soggettive del reato (consid. 4, 5b).

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Articolo: Art. 110 n. 5, art. 317 CP, art. 317 CP