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Regesto

Art. 4 Cost.; Interpretazione di disposizioni poco chiare o equivoche sulle condizioni per l'esercizio di un'azione.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il principio della buona fede e il divieto dell'arbitrio esigono che l'interessato non abbia a subire danni risultanti da disposizioni oscure o equivoche sulle condizioni per l'esercizio di un'azione. Perciò, tali norme devono essere interpretate così, come l'interessato può ragionevolmente comprenderle (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost.