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Intestazione

114 Ia 275


43. Estratto della sentenza 22 agosto 1988 della I Corte di diritto pubblico nella causa G. c. S. e Commissione del tribunale cantonale dei Grigioni (ricorso di diritto pubblico)

Regesto

Art. 4, 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU; unione personale tra il giudice istruttore, il magistrato che rinvia a giudizio e il presidente del tribunale.
1. Riepilogo della più recente giurisprudenza in merito alla nozione di imparzialità del giudice (consid. 2a).
2. La procedura grigione in materia di delitti contro l'onore, nella quale la medesima persona conduce l'istruttoria, rinvia a giudizio e presiede il tribunale, non garantisce, secondo un criterio obiettivo, la necessaria imparzialità (consid. 2b).

Fatti da pagina 276

BGE 114 Ia 275 S. 276
G. ha sporto querela nei confronti di S. per delitti contro l'onore, costituendosi parte civile. Promosse le accuse di diffamazione e calunnia, la Commissione del tribunale di Circolo ha assolto il querelato.
La Commissione del tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto il successivo appello di G.: dal suo giudizio emerge fra l'altro che il Presidente del tribunale di Circolo non era tenuto ad astenersi, pur avendo emesso l'atto di accusa.
Contro questa sentenza G. ha interposto ricorso di diritto pubblico, accolto dal Tribunale federale.

Considerandi

Dai considerandi:

2. A parere di G. il Presidente di Circolo, che secondo l'art. 165 della legge sulla giustizia penale (LGP), terminata l'istruttoria, decide se emettere l'atto di accusa, non avrebbe potuto dirigere la Commissione del tribunale al dibattimento senza violare il principio dell'imparzialità dedotto dall'art. 4 Cost. La censura è ammissibile, poiché nel diniego di giustizia formale rientra anche il caso di un'autorità che statuisce in una composizione irregolare o con l'intervento di membri prevenuti (DTF 112 Ia 143 consid. 2a e riferimenti).
a) Entro questi limiti la giurisprudenza, sviluppata al riguardo dell'attività amministrativa, esige almeno che un organo sia costituito secondo la legge e che i suoi componenti non appaiano implicati nella causa discussa, come ad esempio quando difendono un interesse personale (DTF 112 Ia 147 consid. 2d e rinvii). Il ricorrente non sostiene che la Commissione del tribunale di Circolo fosse costituita in violazione di specifiche norme legali o che il Presidente fosse interessato nella lite; la critica è riferita soltanto al preconcetto che questi può essersi formato conducendo l'istruzione e decidendo di emanare l'atto di accusa.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 4 Cost. non conferisce alcun diritto all'esclusione di un magistrato,
BGE 114 Ia 275 S. 277
che sia intervenuto a dirigere l'inchiesta o a pronunciare il rinvio a giudizio in una causa penale, dalla corte di merito (DTF 104 Ia 273 consid. 2, DTF 91 I 5 consid. 2). Queste decisioni sono tuttavia anteriori al cambiamento di giurisprudenza introdotto dalla DTF 112 Ia 290 segg. e relativo, nell'ambito degli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU che in primo luogo ne assicurano il rispetto (DTF 112 Ia 292 consid. 3), alla medesima nozione di imparzialità qualora il giudice del merito abbia svolto l'istruttoria, concezione applicata il 16 marzo 1988 (DTF 114 Ia 67 consid. 5b, cfr. DTF 113 Ia 74 /175) anche al caso in cui la stessa persona abbia statuito sul rinvio a giudizio.
b) Queste sentenze si richiamano ai principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dichiarano che secondo un criterio oggettivo di imparzialità, il solo qui all'esame (cfr. DTF 112 Ia 300 consid. 5b), deve astenersi il magistrato che, in base a considerazioni di natura funzionale e organica, susciti il dubbio legittimo di essere prevenuto, non ispiri cioè l'indispensabile fiducia negli organi giudiziari a colui che vi è sottoposto (DTF 112 Ia 294 consid. 3b e riferimenti, DTF 113 Ia 64 consid. 3a). La molteplicità delle situazioni possibili non consente di ridurre a un sistema i casi nei quali un coinvolgimento anteriore genera un preconcetto: ogni fattispecie deve essere esaminata alla luce delle circostanze specifiche (DTF 112 Ia 297 consid. 4b).
Nella procedura grigione in materia di delitti contro l'onore il Presidente di Circolo, fallito il tentativo di conciliazione, invita il denunciato ad esprimersi (art. 165 cpv. 1 LGP), assume le prove offerte che ritiene utili e, d'ufficio, quelle che stima necessarie a chiarire i fatti e la personalità del denunciato (art. 165 cpv. 2 LGP); una volta terminata l'istruttoria decide se sospenderla o promuovere l'accusa (art. 165 cpv. 3 LGP). Vale a dire che egli è chiamato, con vasto potere di esame, a risolvere questioni simili e strettamente legate al problema sostanziale, determinanti anche nel seguito della causa, come l'esistenza di un fondato sospetto nonostante le obiezioni addotte; che il giudizio sia poi reso da un collegio non è di rilievo (DTF 112 Ia 300 /301; DTF 114 Ia 71 consid. ee). In tale situazione bisogna convenire, a norma dei criteri enunciati dalla più recente giurisprudenza, che la procedura istituita dal Cantone dei Grigioni in questa specifica materia racchiude il pericolo che un magistrato non sia esente da preconcetti e non è atta a fugare ogni e qualsiasi dubbio in riguardo di chi appare al cospetto di un tribunale. Le azioni già compiute dal Presidente di
BGE 114 Ia 275 S. 278
Circolo sono tali da generare, quanto alle apparenze, il timore che egli ne sia influenzato, idonee a destare apprensione nell'eventualità di un suo concorso attivo al giudizio di merito, proprie a suscitare inquietudine circa l'assenza di prevenzione sui quesiti che deve ancora risolvere (cfr. DTF 112 Ia 301 /302 e citazioni).