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Regesto

Art. 136 segg. OG; revisione di una decisione con cui è preso atto di una transazione e con cui la causa è stralciata dai ruoli.
La decisione giudiziale e la decisione di stralcio dai ruoli che si limita a prenderne atto non sono suscettibili di revisione ai sensi degli art. 136 segg. OG. Per converso, la validità della transazione può essere impugnata mediante i rimedi del diritto civile. In materia di espropriazione, l'autorità all'uopo competente è quella dinanzi alla quale la causa era pendente prima della conclusione della transazione, ossia, nella fattispecie, il Tribunale federale (consid. 1).
Esame della validità di una transazione, in particolare sotto il profilo degli art. 21 CO (lesione) e 23 segg. CO (errore). Conferma del carattere obbligatorio dell'accordo concluso nella fattispecie (consid. 2a, b), che prevede d'altronde un'indennità superiore a quella che sarebbe verosimilmente accordata in caso di riapertura della procedura (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 21 CO