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Regesto

Divieto di demolire stabilito, per motivi relativi alla protezione dei monumenti, allo scopo di garantire la modificazione o il completamento di un piano; autonomia comunale; proporzionalità (art. 22ter Cost.); art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
1. Autonomia dei comuni bernesi in materia di protezione dei monumenti e del paesaggio secondo la legge e l'ordinanza sulle costruzioni del 1970 (consid. 3b).
2. I resistenti vittoriosi nella procedura cantonale e che non sono stati lesi nei loro diritti possono, nell'opporsi al ricorso di diritto pubblico proposto dalla controparte, invocare un accertamento e un apprezzamento inesatti dei fatti. I loro mezzi devono tuttavia soddisfare i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (consid. 4a).
3. Mantenendo una determinata situazione esistente, un divieto di demolizione può avere per scopo di rendere possibile la modificazione o il completamento di un piano, conformemente ai criteri della protezione dei monumenti (consid. 4b/bb). La restrizione del diritto di proprietà che ne risulta non è sproporzionata se, allo stato attuale, non è possibile una nuova edificazione, non può essere tratto un profitto rilevante dalla demolizione e non sono necessarie spese considerevoli di manutenzione (consid. 4b/cc).

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referenza

Articolo: art. 90 cpv. 1 lett. b OG, art. 22ter Cost.