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Regesto

Determinazione da parte del giudice dell'indennità di partenza (art. 339c cpv. 2 CO, art. 4 CC); gratuità della procedura (art. 343 cpv. 3 CO), diritto transitorio.
1. Il giudice è vincolato dal limite inferiore di due mesi di salario previsto dall'art. 339c cpv. 1 CO (consid. 1a). Circostanze che deve considerare il giudice in sede di determinazione dell'indennità (consid. 2 e 3).
2. Art. 343 cpv. 3 CO; gratuità della procedura, diritto transitorio: il nuovo testo dell'art. 343 cpv. 2 CO, che aumenta dal 1o gennaio 1989 a 20'000 franchi il valore litigioso, è applicabile anche alle controversie già pendenti avanti un tribunale a tale data (consid. 5a).

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Articolo: art. 343 cpv. 3 CO, art. 339c cpv. 2 CO, art. 4 CC, art. 339c cpv. 1 CO seguito...