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Regesto

Modifica della sentenza di divorzio; adeguamento di una rendita in proporzione del rincaro intervenuto dopo il divorzio (art. 153 CC).
1. Nella misura in cui una rendita ha la funzione di contribuire al mantenimento o è destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento, essa può essere adeguata posteriormente in proporzione del rincaro, sempreché il reddito del debitore abbia seguito l'aumento del costo della vita (consid. 1, 2a).
2. Ove il reddito ordinario si limiti alla rendita AVS ma il debitore disponga di sostanza, va tenuto conto anche di quest'ultima; in tale ipotesi, il fatto di stabilire un interesse medio sul capitale, specialmente se si tratti d'immobili, non viola, in linea di principio, il diritto federale, a condizione che non venga scelto un saggio d'interesse eccessivo (consid. 3a, b); in questo caso, l'adeguamento successivo della rendita al rincaro non deve avere come conseguenza di obbligare il debitore ad alienare la casa da lui abitata (consid. 3c).
3. Al giudice competente per l'azione di modifica non è consentito di far dipendere l'adeguamento della rendita alla situazione economica del creditore o da altre circostanze che il giudice del divorzio era tenuto a considerare per determinare la rendita (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 153 CC