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Intestazione

115 III 89


19. Sentenza 29 dicembre 1989 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Fondazione "Winterthur" per la previdenza professionale obbligatoria contro Stifimar S.A. (ricorso)

Regesto

Esecuzione contro una società anonima per l'incasso di somme destinate alla previdenza professionale dei dipendenti (art. 43 LEF e 48 cpv. 2 LPP).
1. La continuazione di una procedura esecutiva in via di pignoramento anziché di fallimento (o viceversa) dev'essere verificata d'ufficio (consid. 1).
2. L'esecuzione contro una società anonima per l'incasso di somme destinate alla previdenza professionale dei salariati ha luogo in via di pignoramento (e non di fallimento) solo ove il creditore sia un istituto di diritto pubblico (consid. 2).

Fatti da pagina 89

BGE 115 III 89 S. 89

A.- La Fondazione "Winterthur" per la previdenza professionale obbligatoria ha fatto notificare l'8 maggio 1989 alla società anonima Stifimar un precetto esecutivo di fr. 7'397.20 con interessi per premi di assicurazione dovuti in base alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La debitrice non ha sollevato opposizione e il 21 giugno 1989 si è vista intimare la comminatoria di fallimento. Il 19 luglio successivo la creditrice ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di dichiarare il fallimento della società. Il giudice si è rivolto allora alla Camera di esecuzione e
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fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, per sapere se i noti premi di assicurazione erano fondati sul diritto pubblico (art. 173 cpv. 2 LEF).

B.- Con decreto del 17 novembre 1989 la corte ha risposto affermativamente al quesito, ha annullato la comminatoria di fallimento e invitato l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 1, a procedere contro la Stifimar S.A. in via di pignoramento (art. 43 LEF). Il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza di fallimento il 1o dicembre 1989.

C.- L'11 dicembre 1989 la Fondazione "Winterthur" per la previdenza professionale obbligatoria ha introdotto un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale perché, annullato il decreto dell'autorità di vigilanza, la comminatoria di fallimento sia ripristinata. Né la Stifimar S.A. né l'Ufficio esecuzione e fallimenti si sono pronunciati sul gravame.

Considerandi

Considerando in diritto:

1. La continuazione della procedura esecutiva in via di pignoramento anziché in via di fallimento è una misura verificata d'ufficio dal Tribunale federale (DTF 94 III 67 consid. 2). Il ricorso contro un decreto dell'autorità di vigilanza che statuisce in tal senso è quindi ammissibile senza riguardo alle sue condizioni di ricevibilità (cfr. DTF 112 III 4 in fine, DTF 105 III 70 consid. 2).

2. L'art. 43 LEF stabilisce che l'esecuzione per imposte, tributi, tasse, sportule, ammende e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari ha sempre luogo in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. Perché una società anonima sfugga alla comminatoria di fallimento occorrono così due requisiti cumulativi: il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico e il creditore dev'essere, a sua volta, un soggetto di diritto pubblico. Che la pretesa della ricorrente, ancorata alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, sia di diritto pubblico non è controverso e non può seriamente essere posto in dubbio (GAAC 1988 pag. 26 seg.).
Resta da esaminare se la ricorrente sia un istituto di diritto pubblico. Nessuno però afferma una tesi del genere; anzi, l'autorità cantonale non ha nemmeno considerato la questione. Ora, l'art. 48 cpv. 2 LPP evocato a giusto titolo nel ricorso specifica che "gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma
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di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico". La ricorrente appartiene alla prima categoria di soggetti e non può in alcun caso essere equiparata a un ente di diritto pubblico. Tanto meno se si pensa che la norma dell'art 43 LEF deroga al sistema legale - in particolare all'art. 39 cpv. 1 n. 7 LEF - e deve perciò essere interpretata restrittivamente (DTF 94 III 71 consid. 3; v. anche BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag. 457 nota 68).

3. L'accoglimento del ricorso implica il ripristino della comminatoria di fallimento, annullata dall'autorità di vigilanza. Non può invece essere riformata la decisione con cui il Pretore ha respinto l'istanza di fallimento (art. 172 n. 1 LEF). Contro la medesima sono dati i rimedi giuridici offerti dall'ordinamento cantonale di procedura (nel Ticino: la restituzione in intero secondo l'art. 346 lett. c CPC).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2 3

referenza

DTF: 94 III 67, 112 III 4, 105 III 70, 94 III 71

Articolo: art. 43 LEF, art. 173 cpv. 2 LEF, art. 48 cpv. 2 LPP, art. 39 cpv. 1 n. 7 LEF seguito...