Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP, art. 6 e 49 cpv. 2 LPP: Graduazione dell'invalidità da parte delle istituzioni di previdenza.
- Di principio nella previdenza professionale obbligatoria la nozione di invalidità è uguale a quella dell'assicurazione invalidità. Nell'ambito della previdenza più estesa è data alle istituzioni di previdenza la facoltà di definire esse stesse la nozione di invalidità; esse possono nell'assicurazione obbligatoria estendere detta nozione a vantaggio dell'assicurato (consid. 2b).
- Se un'istituzione di previdenza si attiene alla definizione dell'assicurazione invalidità, essa è vincolata dalla graduazione operata dalla commissione dell'assicurazione invalidità, a meno ch'essa appaia manifestamente insostenibile (consid. 2c).
Art. 84 LAVS in relazione con l'art. 69 LAI, art. 76 RAI: Potestà delle istituzioni di previdenza di ricorrere contro le decisioni delle casse di compensazione. Sono le istituzioni di previdenza legittimate a ricorrere contro le decisioni delle casse di compensazione e sono dette decisioni da comunicare loro d'ufficio? Tema lasciato irrisolto (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP, art. 6 e 49 cpv. 2 LPP, Art. 84 LAVS, art. 69 LAI