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Regesto

Art. 110 n. 5 e art. 251 CP; falsità in documenti.
Non i dati registrati come tali su di un supporto magnetico mediante un computer, bensì la loro riproduzione sotto forma stampata o d'immagine su schermo (output) possono essere considerati quali scritti o segni ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP e costituire pertanto, sempreché siano adempiute le ulteriori condizioni, un documento (precisazione della giurisprudenza).
Condizioni alle quali in un'immagine su schermo è ravvisabile l'esistenza degli elementi caratteristici di uno scritto (consid. 5b).
Qualità probatoria della riproduzione di un accreditamento o dello stato di un conto bancario mediante la stampante o l'immagine su schermo di un computer (consid. 6).

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Articolo: Art. 110 n. 5 e art. 251 CP