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Regesto

Art. 73 LPP: Contenzioso.
- Riconosciuta la competenza delle autorità giurisdizionali di cui all'art. 73 LPP in una vertenza avente per oggetto le prestazioni di una cassa pensioni di diritto pubblico, nel caso del mancato rinnovo senza sua colpa dei rapporti di servizio di un funzionario (consid. 2).
- Problemi derivati dalla coesistenza di rimedi di diritto della previdenza professionale (giusta l'art. 73 LPP) e del diritto cantonale in tema di rapporti di servizio, quando si decida sulla colpa connessa con il mancato rinnovo di rilievo ai fini della previdenza professionale (consid. 3).
- Nessuna sanatoria del vizio procedurale quando in prima istanza il governo cantonale è considerato convenuto in luogo della cassa (autonoma) di diritto pubblico (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 73 LPP

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