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Regesto

Art. 5 n. 4 CEDU; diritto a una decisione giudiziaria pronunciata a breve termine sulla legalità della propria detenzione; ambito di applicazione di tale disposizione.
L'art. 5 n. 4 CEDU si applica soltanto alle procedure in cui l'esame delle condizioni della detenzione interviene dinanzi a un tribunale che funge da autorità giudiziaria di prima istanza. Ove un tribunale decida sulla legalità della detenzione quale autorità giudiziaria di seconda istanza, tale disposizione non è applicabile. La questione se si sia in presenza di una ritardata giustizia va in questo caso esaminata esclusivamente sotto il profilo dell'obbligo di sollecitudine risultante dall'art. 4 Cost.

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Articolo: Art. 5 n. 4 CEDU, art. 4 Cost.