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Regesto

§ 105 lett. a CPC/AG; art. 4 Cost. Garanzia per le ripetibili.
Secondo il § 105 lett. a CPC/AG, la parte che agisce quale attrice o attrice riconvenzionale deve, a richiesta della controparte, fornire garanzie per le ripetibili qualora non sia domiciliata in Svizzera. Tale obbligo di fornire una cauzione è escluso solo in caso di domicilio effettivo in Svizzera. Una decisione cantonale che si accontenta di un domicilio puramente fittizio ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CC viola il divieto d'arbitrio risultante dall'art. 4 Cost.

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Articolo: § 105 lett. a CPC, art. 4 Cost., art. 24 cpv. 1 CC