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Regesto

Art. 4 Cost.; assegni per la formazione dei figli.
1. Competenza e potere d'apprezzamento dei cantoni in sede di legislazione sugli assegni familiari (consid. 2).
2. La disciplina prevista dal § 12 della legge del cantone di Turgovia sugli assegni per i figli e la loro formazione, secondo cui non è versato alcun assegno per la formazione dei figli aventi il loro domicilio civile all'estero, può essere fondato su motivi seri e obiettivi e non viola quindi l'art. 4 cpv. 1 Cost. (uguaglianza di trattamento; consid. 3).
3. La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962 (RU 1964 pag. 739) si riferisce unicamente alla legislazione federale in materia di assegni familiari, e non è applicabile all'ambito regolato dal diritto cantonale (consid. 4).
4. Ai fini dell'interpretazione del termine "domicilio civile" utilizzato nel § 12 della legge del cantone di Turgovia non è arbitrario fondarsi sulla nozione effettiva di domicilio contenuta nell'art. 23 cpv. 1 CC (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 4 cpv. 1 Cost., art. 23 cpv. 1 CC

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