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Regesto

Riduzione di una rendita destinata a compensare la perdita del diritto di mantenimento in seguito al miglioramento della situazione economica (art. 151 cpv. 1 e art. 153 cpv. 2 CC).
1. La riduzione, in seguito al miglioramento della situazione economica, di una rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC, è possibile anche quando il divorzio è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale (consid. 4a).
2. I motivi, che causano il miglioramento della situazione economica del beneficiario, sono irrilevanti ai fini della riduzione (consid. 4b).
3. Un deterioramento della situazione economica del beneficiario non può portare ad un successivo aumento della rendita (consid. 4c).
4. Presupposti per la riduzione, in seguito al miglioramento della situazione economica, della rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento (consid. 5).
5. Per valutare il miglioramento del reddito del beneficiario della rendita, occorre basarsi sul reddito che il giudice del divorzio ha posto a fondamento della sua sentenza, anche quando il reddito realmente conseguito era più elevato (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 151 cpv. 1 e art. 153 cpv. 2 CC