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Regesto

Art. 1 cpv. 3, art. 45 cpv. 2 lett. g, art. 55 cpv. 1 e art. 56 PA, art. 101 lett. a e art. 129 cpv. 2 OG, art. 85 cpv. 2 e art. 97 cpv. 2 LAVS.
Non è data attribuzione di effetto sospensivo a ricorsi contro decisioni negative; la via da seguire è quella del decreto di misure provvisionali positive (consid. 1b).
L'art. 56 PA configura al riguardo la base di diritto federale, benché non figurante nell'elenco (non esauriente) dell'art. 1 cpv. 3 PA (consid. 1c).
I principi enunciati riguardo gli art. 55 PA e art. 97 cpv. 2 LAVS sono applicabili per analogia nell'ambito dell'art. 56 PA (consid. 2b). Confronto degli interessi nel caso concreto (consid. 2c).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 56 PA, art. 55 cpv. 1 e art. 56 PA, art. 101 lett. a e art. 129 cpv. 2 OG, art. 85 cpv. 2 e art. 97 cpv. 2 LAVS seguito...