Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Separazione dei poteri; libertà personale; art. 4 e art. 22ter Cost.; "nulla poena sine lege"; controllo astratto del regolamento sangallese sulle armi del 5 febbraio 1991.
1. Condizioni alle quali si può completare un ricorso nell'ambito di un secondo scambio di scritti ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 OG (consid. 1c).
2. Ricorso concernente la separazione dei poteri e il diritto di voto dei cittadini (consid. 1d).
3. Estensione dell'esame di disposizioni cantonali eseguito dal giudice costituzionale nell'ambito del controllo astratto delle norme (consid. 1f).
4. Esigenze poste dal diritto federale in materia di delega legislativa (consid. 2). L'attribuzione al Consiglio di Stato della facoltà di regolamentare il possesso e il porto d'armi, prevista all'art. 2 della legge sangallese sulle armi del 4 gennaio 1972, è conforme alle esigenze costituzionali (consid. 3) e costituisce una base legale sufficiente per limitare la libertà personale, nella misura in cui essa è colpita dalle disposizioni impugnate (consid. 4).
5. Eccezioni all'obbligo di possedere un porto d'armi (consid. 5).
6. Confiscare oggetti proibiti o lasciarli distruggere dagli interessati non disattende di per sé la garanzia della proprietà, fintantoché l'esecuzione di queste misure rispetti, nel caso concreto, le esigenze costituzionali (consid. 6).
7. Le disposizioni penali del regolamento impugnato si basano su una legge in senso formale, la quale concretizza in modo sufficiente il tipo e l'entità della pena (consid. 7).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 e art. 22ter Cost., art. 93 cpv. 3 OG